642.113OinvFederal Council Ordinance1 gen 1995Fonte originale
Se una persona soggetta ad imposta muore e se si deve presumere ch’essa possedeva una sostanza, l’autorità incaricata dell’inventario allestisce un inventario della successione giusta gli articoli 154–159 LIFD e le disposizioni seguenti.
Essa è liberata dall’obbligo di procedere a un inventario, se:
nelle due settimane che seguono il decesso del contribuente è compilato, in virtù delle prescrizioni cantonali, un inventario ufficiale, e se
questo inventario comprende tutta la sostanza della persona deceduta e quella delle persone menzionate nell’articolo 155 capoverso 1 LIFD.
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