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Art. 89

641.611OIOmFederal Council Ordinance1 gen 1997Fonte originale
  1. Prima che sorga il credito fiscale, i depositari autorizzati colorano e marcano l’olio da riscaldamento extra leggero conformemente alle disposizioni dell’articolo 90.
  2. Prima che sorga il credito fiscale, gli importatori colorano e marcano, secondo le disposizioni dell’articolo 90, l’olio da riscaldamento extra leggero importato, sempre che ciò non sia avvenuto prima dell’importazione.

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