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Art. 71

641.611OIOmFederal Council Ordinance1 gen 1997Fonte originale
  1. Fanno parte dello stabilimento di fabbricazione gli impianti per la fabbricazione o l’estrazione di merci contemplate dalla LIOm nonché le aree di deposito per i materiali di partenza e i prodotti finiti, ma non le altre parti dello stabilimento.
  2. Lo stabilimento dev’essere disposto in modo da permettere la sorveglianza della fabbricazione o dell’estrazione sino al momento della spedizione delle merci.
  3. L’autorità fiscale determina nei singoli casi le esigenze necessarie a garantire la sicurezza fiscale.

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