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Art. 63

641.611OIOmFederal Council Ordinance1 gen 1997Fonte originale
  1. L’imposta è restituita ai titolari di una patente cantonale di pescatore professionale; l’importo della restituzione è calcolato in base alla differenza tra l’aliquota normale e l’aliquota ridotta nonché alla quantità consumata.1 1bis. È restituita l’imposta sulla quantità di carburante che è consumata per il funzionamento di pescherecci.2
  2. Il DFF fissa le aliquote d’imposta ridotte.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 1° lug. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 3355).

  2. Introdotto dalla cifra I dell’O del 1° lug. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 3355).

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