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Art. 62a

641.611OIOmFederal Council Ordinance1 gen 1997Fonte originale
  1. L’imposta è restituita alle imprese che si occupano dell’estrazione della pietra da taglio naturale; l’importo della restituzione è calcolato in base alla differenza tra l’aliquota normale e l’aliquota ridotta nonché alla quantità consumata.
  2. Il DFF stabilisce per quali lavori, veicoli e macchine è accordata la restituzione e fissa le aliquote d’imposta ridotte.

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