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Art. 61

641.611OIOmFederal Council Ordinance1 gen 1997Fonte originale
  1. È restituita l’imposta sulla quantità di carburante che è utilizzata in media in condizioni normali per abbattere, approntare o trasportare un metro cubo di legname oppure per lavorare un ettaro di bosco o di vivaio per piante forestali, tenendo conto delle macchine e dei veicoli utilizzati (consumo secondo norma).
  2. L’imposta è restituita alle aziende forestali; l’importo della restituzione è calcolato in base alla differenza tra l’aliquota normale e l’aliquota ridotta nonché sul consumo secondo norma.
  3. Il DFF fissa le norme; esso tiene conto a tal fine dei seguenti tipi d’attività e generi di trasporto:
    1. lavori di piantagione e di cura delle piante;
    2. lavori di abbattimento del legname;
    3. trasporti di legname sino a una strada accessibile agli autocarri che provvedono al trasporto;
    4. trasporti nelle foreste, sino al posto di lavoro, di operai, materiale e macchine con veicoli per terreno vario e trattori.
  4. Il DFF stabilisce per quali veicoli e macchine è accordata la restituzione e fissa le aliquote d’imposta ridotte.

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