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Art. 58

641.611OIOmFederal Council Ordinance1 gen 1997Fonte originale
  1. È restituita l’imposta sulla quantità di carburante che è utilizzata in media in condizioni normali per unità di superficie e genere di coltura (consumo secondo norma).1
  2. L’imposta è restituita ai gestori di aziende agricole, ad eccezione delle corporazioni alpestri e delle aziende d’estivazione; l’importo della restituzione è calcolato in base alla differenza tra l’aliquota normale e l’aliquota ridotta nonché sul consumo secondo norma.2
  3. Il DFF fissa le norme; esso tiene conto a tal fine dei seguenti tipi d’attività e generi di trasporto:
    1. lavori campestri;
    2. lavori forestali;
    3. lavori eseguiti nella fattoria;
    4. trasporti dalla fattoria ai campi e viceversa;
    5. trasporti di legname dalla foresta a una strada accessibile agli autocarri che provvedono al trasporto.
  4. Il DFF fissa le aliquote d’imposta ridotte.3

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 5 lug. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3927).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4479).

  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 5 lug. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3927).

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