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Art. 48

641.611OIOmFederal Council Ordinance1 gen 1997Fonte originale
  1. Le restituzioni dell’imposta ai sensi dell’articolo 18 capoversi 1bis, 1ter, 2 e 3 LIOm sono accordate su domanda.
  2. Le domande di restituzione devono essere inoltrate entro sei mesi dalla fine dell’anno d’esercizio nel quale il carburante è stato consumato. La restituzione non è accordata in caso di domande inoltrate in ritardo.1
  3. Per le seguenti restituzioni l’anno civile è considerato come anno d’esercizio:
    1. 2 restituzioni a richiedenti che non sono legati a un anno d’esercizio;
    2. restituzioni per il carburante utilizzato da imprese di trasporto concessionarie della Confederazione;
    3. restituzioni per il carburante utilizzato per l’agricoltura.3

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 ott. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 629).

  2. Nuovo testo giusta l’all. n. 2 dell’O del 2 apr. 2025 sul CO2, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2025 248).

  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 ott. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 629).

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