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Art. 46

641.611OIOmFederal Council Ordinance1 gen 1997Fonte originale
  1. Il beneficiario custodisce durante cinque anni tutti i documenti importanti al fine dell’agevolazione fiscale e, a richiesta, li presenta all’autorità fiscale.
  2. La restituzione non è concessa se il beneficiario dell’agevolazione non può comprovare nel modo prescritto quali quantità di carburante ha utilizzato per scopi fruenti dell’agevolazione.1

Footnotes

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 3 lug. 2002, in vigore il 1° ago. 2002 (RU 2002 2084).

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