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Art. 43

641.611OIOmFederal Council Ordinance1 gen 1997Fonte originale
  1. Per il calcolo dell’imposta fanno stato il genere, la quantità e lo stato della merce al momento in cui sorge il credito fiscale.
  2. Per le merci in un deposito autorizzato tale momento è quello in cui la merce defluisce dal dispositivo di misurazione.1

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4479).

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