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Art. 24

641.611OIOmFederal Council Ordinance1 gen 1997Fonte originale
  1. Chiunque fornisce olio da riscaldamento extra leggero o altre merci tassate all’aliquota inferiore deve notificare una riserva d’uso nel bollettino di fornitura e nella fattura.
  2. La riserva d’uso ha il seguente tenore:
    1. per l’olio da riscaldamento: «Questo olio è stato tassato ad un’aliquota di favore e può pertanto essere destinato solo al riscaldamento. Qualsiasi altro uso (ad es. come carburante o per la pulizia) è vietato. Le infrazioni sono punite conformemente alla legge sull’imposizione degli oli minerali»;
    2. 1 per le altre merci: «Questa merce è stata tassata ad un’aliquota di favore e può pertanto essere impiegata solo per gli scopi menzionati nell’impegno d’impiego o nella riserva d’uso notificata sulla fattura».
  3. Per le altre merci di cui al capoverso 2 lettera b l’autorità fiscale può accettare una formulazione diversa della riserva d’uso, a condizione che il contenuto corrisponda a quello del capoverso 2 lettera b.2

Footnotes

  1. Correzione del 10 feb. 2026 (RU 2026 65).

  2. Introdotto dalla cifra I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4479).

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