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Art. 22

641.611OIOmFederal Council Ordinance1 gen 1997Fonte originale
  1. Sempre che la sicurezza fiscale sia garantita, l’autorità fiscale può prevedere che per determinate merci e impieghi l’agevolazione fiscale sia concessa a prescindere dalla procedura di cui agli articoli 20 e 21.
  2. Il DFF1può esigere l’imposizione all’aliquota più elevata e concedere la restituzione dell’imposta se è comprovato l’impiego fruente dell’agevolazione fiscale.2

Footnotes

  1. Nuovo termine giusta la cifra I dell’O del 30 gen. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 583). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

  2. Introdotto dalla cifra I dell’O del 3 lug. 2002, in vigore il 1° ago. 2002 (RU 2002 2084).

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