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Art. 19f

641.611OIOmFederal Council Ordinance1 gen 1997Fonte originale
  1. La prova dell’adempimento delle esigenze ecologiche e la prova della plausibilità dell’adempimento delle esigenze sociali devono essere fornite:
    1. dall’importatore, per i carburanti rinnovabili importati;
    2. dallo stabilimento di fabbricazione, per i carburanti rinnovabili prodotti in Svizzera.
  2. Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni disciplina i dettagli concernenti la prova dell’adempimento delle esigenze ecologiche.
  3. Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca disciplina i dettagli concernenti la prova della plausibilità dell’adempimento delle esigenze sociali.

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