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Art. 101

641.611OIOmFederal Council Ordinance1 gen 1997Fonte originale
  1. Per il trasporto di merci non tassate, i depositari autorizzati e gli importatori devono compilare un bollettino di scorta.
  2. Le persone che compilano i bollettini di scorta conducono la merce intatta al deposito autorizzato o all’ufficio doganale menzionato nel bollettino di scorta, entro il termine previsto dall’articolo 103.
  3. Il bollettino di scorta è compilato su modulo ufficiale dell’autorità fiscale. Vi si menzionano i dati seguenti:
    1. mittente, destinatario, deposito o ufficio doganale di destinazione, data della spedizione, numero d’ordine;
    2. mezzo di trasporto, genere di merce secondo tariffa sugli oli minerali, quantità (in litri a 15°C per le merci misurate secondo criteri volumetrici e in chilogrammi per le merci misurate secondo la massa);
    3. luogo, data e firma;
    4. 1 .
  4. L’autorità fiscale può autorizzare l’uso di documenti commerciali invece del modulo ufficiale, sempre che essi contengano i dati necessari, e prescrivere documenti doganali.

Footnotes

  1. Introdotta dalla cifraI dell’O del 30 gen. 2008 (RU 2008 583). Abrogata dalla cifra I dell’O del 4 mag. 2016, con effetto dal 1° ago. 2016 (RU 2016 2667).

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