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Art. 20a

641.61LIOmFederal Act1 gen 1997Fonte originale
  1. All’atto della dichiarazione delle miscele di carburanti rinnovabili e altri carburanti, i contribuenti devono dichiarare separatamente:
    1. la quota di carburanti rinnovabili che soddisfano le esigenze di cui all’articolo 12b capoversi 1 e 3;
    2. la quota di carburanti rinnovabili che non soddisfano le esigenze di cui all’articolo 12b capoversi 1 e 3; e
    3. la quota di altri carburanti.
  2. Vanno dichiarate separatamente soltanto le quote di carburanti che superano un’esigua quantità. Il Consiglio federale stabilisce tale quantità.
  3. L’agevolazione fiscale può essere concessa sotto forma di anticipazione. Tale anticipazione è calcolata sulla base dell’aliquota d’imposta vigente per gli altri carburanti. Se la condizione per l’agevolazione fiscale non è più adempiuta, l’anticipazione deve essere rimborsata.
  4. Il Consiglio federale disciplina la procedura.

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