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Art. 12e

641.61LIOmFederal Act1 gen 1997Fonte originale
  1. Le perdite fiscali risultanti dall’agevolazione fiscale di cui agli articoli 12a e 12b devono essere compensate, al più tardi il 31 dicembre 2037, mediante una maggiore imposizione della benzina e dell’olio Diesel.
  2. Il Consiglio federale modifica le aliquote d’imposta per la benzina e l’olio Diesel contenute nell’allegato 1 e nell’articolo 12 capoverso 2 e adegua periodicamente le aliquote modificate.

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