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Art. 12c

641.61LIOmFederal Act1 gen 1997Fonte originale
  1. Chiunque intenda ottenere un’agevolazione fiscale per carburanti rinnovabili deve provare che essi soddisfano le esigenze di cui all’articolo 12b capoversi 1 e 3.
  2. La prova consiste in:
    1. indicazioni comprensibili e verificabili che assicurino la tracciabilità dei carburanti rinnovabili attraverso tutte le fasi della produzione; e
    2. documenti a sostegno di tali indicazioni.
  3. L’autorità fiscale può esigere che l’esattezza delle indicazioni e dei documenti sia esaminata e attestata da terzi indipendenti riconosciuti.
  4. Il Consiglio federale stabilisce le indicazioni e i documenti necessari. Può alleviare l’onere della prova, purché sia garantito che le esigenze di cui all’articolo 12b capoversi 1 e 3 sono soddisfatte.

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