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Art. 32

631.013OD-UDSCFederal Office Ordinance1 mag 2007Fonte originale

(art. 28 cpv. 1 lett. d e 33 cpv. 2 LD)

  1. La persona soggetta all’obbligo di dichiarazione può impiegare un mezzo di trasporto pubblico con targa verde di dichiarazione doganale solamente se porta con sé merci del traffico turistico che:
    1. sono esenti da dazio;
    2. non soggiacciono a restrizioni o divieti; e
    3. non soggiacciono all’obbligo di certificati o autorizzazioni.
  2. L’impiego di un mezzo di trasporto pubblico con targa verde di dichiarazione doganale vale come dichiarazione doganale.
  3. La dichiarazione doganale è considerata accettata quando il mezzo di trasporto pubblico lascia l’ultima fermata prima del confine doganale.
  4. I capoversi 1–3 si applicano per analogia ai mezzi di trasporto pubblici nei quali la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione è stata informata in altro modo circa le disposizioni di cui al capoverso 1.

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