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Art. 30

631.013OD-UDSCFederal Office Ordinance1 mag 2007Fonte originale

(art. 28 cpv. 1 lett. d e 33 cpv. 2 LD)

  1. Il conducente può impiegare la dichiarazione doganale verde a vista solamente se è alla guida di un mezzo di trasporto ammesso alla circolazione stradale secondo l’articolo 25 capoverso 1 lettera b, e o f e se tutte le merci trasportate:1
    1. sono merci del traffico turistico;
    2. sono esenti da dazio;
    3. non soggiacciono a restrizioni o divieti; e
    4. non soggiacciono all’obbligo di certificati o autorizzazioni.
  2. Il conducente deve posizionare la dichiarazione doganale verde a vista sul parabrezza in modo tale che sia ben visibile dal personale dell’UDSC.
  3. L’impiego della dichiarazione doganale verde a vista vale come dichiarazione doganale. Al passaggio del confine doganale la dichiarazione è considerata accettata.
  4. Se introduce nel territorio doganale o asporta da esso merci diverse da quelle di cui al capoverso 1, il conducente deve dichiarare le merci secondo le disposizioni generali della legislazione doganale.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’AFD del 18 ott. 2018, in vigore dal 1° dic. 2018 (RU 2018 4045).

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