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Art. 28

631.013OD-UDSCFederal Office Ordinance1 mag 2007Fonte originale

(art. 28 cpv. 1 lett. d e 33 cpv. 2 LD)

  1. La persona soggetta all’obbligo di dichiarazione può utilizzare il passaggio verde solamente se porta con sé merci del traffico turistico che:
    1. sono esenti da dazio;
    2. non soggiacciono a restrizioni o divieti; e
    3. non soggiacciono all’obbligo di certificati o autorizzazioni.
  2. L’utilizzo del passaggio verde vale come dichiarazione doganale. La dichiarazione è considerata accettata all’atto del passaggio.
  3. Se introduce nel territorio doganale o asporta da esso merci diverse da quelle di cui al capoverso 1, la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione deve dichiarare le merci secondo le disposizioni generali della legislazione doganale.

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