(art. 33 cpv. 2 LD)
La dichiarazione doganale in forma cartacea è considerata accettata se:
- l’ufficio doganale vi ha apposto il timbro a data e la firma; oppure
- la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione l’ha depositata in una cassetta delle dichiarazioni di cui all’articolo 23a .