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Art. 22

631.013OD-UDSCFederal Office Ordinance1 mag 2007Fonte originale

(art. 28 cpv. 1 lett. b e 32 cpv. 2 LD)

  1. La persona soggetta all’obbligo di dichiarazione deve compilare il modulo o documento ufficiale prescritto per il corrispondente regime doganale e apporvi il proprio nome completo nonché la propria firma.1
  2. Se il modulo o documento ufficiale è compilato a mano, occorre scrivere in stampatello e con penna stilografica o a sfera.
  3. La persona soggetta all’obbligo di dichiarazione deve autenticare con la propria firma le rettifiche o i completamenti eventualmente necessari nella dichiarazione doganale.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’AFD del 18 ott. 2018, in vigore dal 1° dic. 2018 (RU 2018 4045).

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