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Art. 20b

631.013OD-UDSCFederal Office Ordinance1 mag 2007Fonte originale

(art. 174 OD)

  1. Se una decisione d’imposizione elettronica deve essere restituita, la decisione d’imposizione già notificata è annullata nel sistema «e-dec» e contrassegnata in quanto tale. L’annullamento è comunicato alla persona soggetta all’obbligo di dichiarazione.
  2. Se la decisione d’imposizione è stata rilasciata in forma cartacea, la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione deve restituirla all’ufficio doganale che ha imposto la merce al più tardi il giorno lavorativo successivo all’annullamento.

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