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Art. 17a

631.013OD-UDSCFederal Office Ordinance1 mag 2007Fonte originale

(art. 25 cpv. 1, 35 cpv. 1 e 40 cpv. 1 LD)

  1. Dopo l’accettazione della dichiarazione doganale, il sistema «e-dec» o «NCTS Esportazione» procede a una selezione sulla base di un’analisi dei rischi.
  2. Se il risultato della selezione è «bloccato», la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione deve presentare all’ufficio doganale una copia della dichiarazione doganale, gli eventuali documenti di scorta e le prove dell’origine che devono essere autenticate dalla dogana. Le merci possono essere sgomberate solamente se sono state liberate dall’ufficio doganale.
  3. Se il risultato della selezione è «libero», le merci sono considerate liberate e possono essere sgomberate immediatamente.
  4. Se il risultato della selezione è «libero» e devono essere autenticate prove dell’origine, la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione deve presentarle all’ufficio doganale prima dello sgombero delle merci. L’ufficio doganale può chiedere ulteriori documenti di scorta.

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