(art. 41 LD)
Se, durante il periodo di conservazione (art. 96), l’UDSC esegue un controllo, essa può correggere la decisione d’imposizione in base all’aliquota doganale massima adottata al momento della precedente imposizione applicabile secondo il genere di merce, e riscuotere posticipatamente i tributi doganali se:
- la persona soggetta all’obbligo di conservazione non è in grado di presentare i dati e documenti necessari che comprovano una riduzione dei tributi doganali, una franchigia doganale o un’agevolazione doganale nella maniera richiesta;
- dal contesto generale va dedotto che l’imposizione è errata e ciò non era necessariamente evidente al momento dell’imposizione.