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Art. 80a

631.01ODFederal Council Ordinance1 mag 2007Fonte originale
  1. Per prodotti originari, l’UDSC concede l’imposizione all’aliquota preferenziale, conformemente a uno degli accordi di libero scambio di cui all’allegato 1 dell’ordinanza del 18 giugno 20081sul libero scambio 1 o all’allegato 1 dell’ordinanza del 27 giugno 19952sul libero scambio 2, senza la presentazione di una prova dell’origine se:
    1. si tratta di un invio da privato a privato;
    2. il valore complessivo dei prodotti originari contenuti nell’invio non supera 1000 franchi;
    3. l’invio non ha carattere commerciale;
    4. la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione dichiara che le condizioni per la concessione delle preferenze tariffali sono soddisfatte e che non sussiste alcun dubbio circa la veridicità di tale dichiarazione; e
    5. il relativo accordo di libero scambio non prevede altrimenti.
  2. La rinuncia alla presentazione di prove dell’origine per prodotti originari di un Paese o territorio di cui all’allegato 1 dell’ordinanza del 16 marzo 20073sulle preferenze tariffali si fonda sull’ordinanza del 30 marzo 20114sulle regole d’origine.

Footnotes

  1. RS 632.421.0

  2. RS 632.319

  3. RS 632.911

  4. RS 946.39

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