La richiesta di un’informazione vincolante in materia di tariffa o di origine deve contenere segnatamente le seguenti indicazioni:
nome e indirizzo del richiedente;
composizione, procedura di fabbricazione, costruzione e funzione della merce, sempre che ciò sia necessario per la classificazione tariffale; e
classificazione tariffale della merce da considerare.
Ai fini di un’informazione in materia di origine, la richiesta deve contenere anche le seguenti informazioni:
Paese o regione di destinazione;
prezzo franco fabbrica delle merci da esportare;
descrizione del trattamento o della lavorazione avvenuti, materie impiegate e loro origine, classificazione tariffale e valore, nonché altre informazioni necessarie per la determinazione dell’origine.
I modelli, le prove, le foto, i piani, i cataloghi e la bibliografia specializzata necessari devono essere allegati.
In caso di richieste insufficientemente documentate, l’UDSC invita il richiedente a porvi rimedio entro un adeguato termine. Se, nonostante tale esortazione, la richiesta è ancora incompleta, l’UDSC può rinunciare a rilasciare l’informazione in materia di tariffa e di origine.
4bis. L’UDSC fornisce l’informazione in materia di tariffa e di origine al più tardi entro 40 giorni dalla ricezione della documentazione completa.1
Essa può trattenere la documentazione inoltrata senza obbligo d’indennità.
Footnotes
Introdotto dalla cifra I n. 6 dell’O del 6 giu. 2014 sui termini ordinatori nell’ambito di competenza dell’Amministrazione federale delle dogane, in vigore dal 1° set. 2014 (RU 2014 2051). ↩
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.