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Art. 236

631.01ODFederal Council Ordinance1 mag 2007Fonte originale

art. 127 cpv. 2 e 130 LD) Fotografare o filmare il personale dell’UDSC durante l’esercizio della sua attività è vietato senza autorizzazione. Il mancato rispetto di questo divieto rappresenta un’inosservanza di prescrizioni d’ordine di cui all’articolo 127 capoverso 2 LD.

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