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Art. 227

631.01ODFederal Council Ordinance1 mag 2007Fonte originale

(art. 106 cpv. 2 lett. a LD)

  1. Nell’uso dell’arma secondo l’articolo 106 LD o nell’impiego della coercizione di polizia, possono essere impiegate quali armi:
    1. manganelli e bastoni di difesa;
    2. sostanze irritanti;
    3. armi da fuoco;
    4. 1 dispositivi inabilitanti non letali.
  2. Quali mezzi di autodifesa e coattivi possono essere impiegati segnatamente:
    1. lacci per immobilizzare;
    2. dispositivi per fermare veicoli e persone;
    3. mezzi irritanti acustici e ottici;
    4. idranti;
    5. cani di servizio.
  3. Il DFF disciplina l’impiego di altri mezzi di autodifesa e coattivi equivalenti.

Footnotes

  1. Introdotta dall’all. n. 2 dell’O del 12 nov. 2008 concernente i poteri di polizia dell’esercito, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5475).

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