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Art. 223

631.01ODFederal Council Ordinance1 mag 2007Fonte originale

(art. 101 cpv. 2 lett. a LD)

L’Amministrazione delle dogane mette al sicuro gli oggetti che scopre nell’ambito dei suoi controlli, se questi:

  1. rappresentano un pericolo per la sicurezza delle persone o per l’ordine pubblico;
  2. hanno presumibilmente origine illegale; o
  3. sono stati utilizzati per reati o si presume lo saranno.

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