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Art. 221f

631.01ODFederal Council Ordinance1 mag 2007Fonte originale

(art. 92 LD)

  1. L’UDSC può impiegare all’estero i propri agenti di collegamento e assegnare loro i seguenti compiti:
    1. la raccolta di informazioni strategiche e tattiche necessarie all’UDSC per l’adempimento dei propri compiti legali;
    2. lo scambio di queste informazioni con le autorità partner nello Stato ospitante e con altre autorità;
    3. la promozione della cooperazione giudiziaria e di polizia.
  2. .1

Footnotes

  1. Abrogato dalla cifra I n. 11 dell’O del 4 mag. 2022 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, con effetto dal 1° giu. 2022 (RU 2022 301).

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