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Art. 219

631.01ODFederal Council Ordinance1 mag 2007Fonte originale

(art. 84 LD)

  1. Con la liberazione, il sequestro del pegno doganale è annullato. Questo passa al destinatario della decisione di sequestro. In caso di controversia, si procede secondo l’articolo 218 capoverso 3.
  2. Se è pendente un ricorso contro un sequestro, l’UDSC comunica all’istanza di ricorso la liberazione della merce o della cosa.

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