Torna alla legge

Art. 217

631.01ODFederal Council Ordinance1 mag 2007Fonte originale

(art. 83 cpv. 3 LD)

  1. Il proprietario di una merce trovata e sequestrata è considerato persona autorizzata.
  2. L’UDSC identifica la persona autorizzata mediante pertinenti ricerche.
  3. Se la persona autorizzata non può essere identificata, ha luogo un annuncio pubblico. In quest’ultimo la persona autorizzata è invitata a far valere entro un determinato termine il suo diritto.
  4. L’onere per l’identificazione della persona autorizzata dev’essere in relazione ragionevole al valore della merce. Si può in ogni caso rinunciare a identificare la persona autorizzata, se il valore della merce non supera 1000 franchi.
  5. Se si rinuncia all’identificazione o questa non dà esito, la merce è realizzata.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.