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Art. 201

631.01ODFederal Council Ordinance1 mag 2007Fonte originale

(art. 77 LD)

  1. L’UDSC sorveglia la situazione finanziaria del fideiussore.
  2. Essa adotta le misure necessarie se esistono indizi che il fideiussore non è in grado di adempiere gli obblighi finanziari contratti.
  3. Essa può invitare il debitore doganale ad aumentare la somma della fideiussione, se:
    1. tale somma non copre i crediti complessivi di cui all’articolo 200; oppure
    2. la somma residua della fideiussione appare insufficiente.
  4. Il debitore doganale può, invece di aumentare la somma della fideiussione, fornire un’altra garanzia ammessa.
  5. Sino al momento di aumentare la somma della fideiussione o fornire la garanzia, il conto PCD può essere bloccato.

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