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Art. 199

631.01ODFederal Council Ordinance1 mag 2007Fonte originale

(art. 77 cpv. 2 LD)

  1. La fideiussione si considera giuridicamente costituita, solo se il fideiussore ha firmato il modulo ufficiale previsto per la fideiussione.
  2. Per le persone giuridiche, la facoltà di costituire la fideiussione è data dopo l’autorizzazione alla firma.

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