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Art. 180

631.01ODFederal Council Ordinance1 mag 2007Fonte originale

(art. 65 cpv. 3 LD)

  1. Sono ammesse le lavorazioni che servono al mantenimento della merce durante il suo deposito, come pure l’ispezione, l’esame, il cambio d’imballaggio, la suddivisione, la cernita, l’eliminazione dell’imballaggio esterno e il prelievo di modelli e campioni.
  2. In casi motivati, la Direzione generale delle dogane può autorizzare lavorazioni e miglioramenti più estesi ai sensi dell’articolo 40 lettere b e d.
  3. Per merci, che non sono destinate alla libera pratica secondo il diritto doganale, il rilascio o il rifiuto dell’autorizzazione è disciplinato dalle disposizioni del regime del perfezionamento.

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