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Art. 178a

631.01ODFederal Council Ordinance1 mag 2007Fonte originale

(art. 65 cpv. 1 LD)

  1. La persona soggetta all’obbligo di dichiarazione deve dichiarare le merci sensibili per via elettronica all’atto dell’immagazzinamento nel deposito franco doganale. Se prima dell’immagazzinamento le merci sono state imposte per l’esportazione, non è necessaria una dichiarazione supplementare per l’immagazzinamento.
  2. La dichiarazione doganale deve contenere le indicazioni di cui all’articolo 184 capoverso 1 lettere a–f nonché il nome e l’indirizzo del depositante.

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