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Art. 175

631.01ODFederal Council Ordinance1 mag 2007Fonte originale

(art. 62 cpv. 1 lett. b LD)

  1. I depositi franchi doganali devono essere separati mediante misure edilizie dal resto del territorio doganale in modo che nessuna merce possa essere sottratta alla vigilanza doganale.
  2. L’UDSC fissa il genere di misure edilizie nell’autorizzazione per l’esercizio del deposito franco doganale.

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