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Art. 173a

631.01ODFederal Council Ordinance1 mag 2007Fonte originale

(art. 53 cpv. 3, 61 cpv. 1, 62 cpv. 2 e 65 cpv. 2 LD) Le merci possono essere imposte all’esportazione e successivamente immagazzinate in un deposito doganale aperto o in un deposito franco doganale solo se l’acquirente delle merci ha la propria sede o il proprio domicilio fuori dal territorio doganale.

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