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Art. 163

631.01ODFederal Council Ordinance1 mag 2007Fonte originale

(art. 58 cpv. 2 lett. b LD)

  1. L’UDSC decide l’adozione di adeguate misure volte a garantire l’identità.
  2. La garanzia dell’identità dev’essere indicata nella dichiarazione doganale.

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