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Art. 153

631.01ODFederal Council Ordinance1 mag 2007Fonte originale

(art. 49 cpv. 2 LD)

  1. L’identità delle merci è garantita in linea di massima mediante sigillo. Sono ammessi unicamente sigilli che l’UDSC ritiene confacenti allo scopo.
  2. La persona soggetta all’obbligo di dichiarazione deve indicare il genere e il numero di sigilli nella dichiarazione doganale.
  3. L’UDSC può prescindere dal sigillo, se l’identità delle merci può essere garantita dalla relativa descrizione o da altre misure adeguate.

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