- Ai fini della sorveglianza e del controllo del traffico delle persone e delle merci attraverso il confine doganale, ai fini della lotta e del perseguimento di infrazioni doganali come pure ai fini dell’esecuzione di disposti federali di natura non doganale, su richiesta dell’UDSC:
- 1 le imprese che trasportano persone o merci nel traffico transfrontaliero per ferrovia, autobus, battello e per via aerea; e
- gli esercenti di aerodromi
devono mettere a disposizione liste di passeggeri e di merci, sempre che vengano tenute.
2. I seguenti dati devono essere messi a disposizione:
- cognome, nome, indirizzo, data di nascita e numero del passaporto dei passeggeri;
- partenza, transito e destinazione finale del trasporto;
- indicazione dell’agenzia viaggi per il tramite della quale è stato prenotato il trasporto.
3. L’obbligo di mettere a disposizione liste di passeggeri e di merci termina sei mesi dopo l’esecuzione del trasporto.
4. I dati messi a disposizione dell’UDSC sono distrutti da quest’ultima 72 ore dopo il loro ricevimento.