Torna alla legge

Art. 151

631.01ODFederal Council Ordinance1 mag 2007Fonte originale
  1. Ai fini della sorveglianza e del controllo del traffico delle persone e delle merci attraverso il confine doganale, ai fini della lotta e del perseguimento di infrazioni doganali come pure ai fini dell’esecuzione di disposti federali di natura non doganale, su richiesta dell’UDSC:
    1. 1 le imprese che trasportano persone o merci nel traffico transfrontaliero per ferrovia, autobus, battello e per via aerea; e
    2. gli esercenti di aerodromi

devono mettere a disposizione liste di passeggeri e di merci, sempre che vengano tenute.

2. I seguenti dati devono essere messi a disposizione:

  1. cognome, nome, indirizzo, data di nascita e numero del passaporto dei passeggeri;
  2. partenza, transito e destinazione finale del trasporto;
  3. indicazione dell’agenzia viaggi per il tramite della quale è stato prenotato il trasporto.

3. L’obbligo di mettere a disposizione liste di passeggeri e di merci termina sei mesi dopo l’esecuzione del trasporto.

4. I dati messi a disposizione dell’UDSC sono distrutti da quest’ultima 72 ore dopo il loro ricevimento.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 27 giu. 2012, in vigore dal 1° ago. 2012 (RU 2012 3837).

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.