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Art. 142

631.01ODFederal Council Ordinance1 mag 2007Fonte originale

(art. 44 cpv. 1 LD)

  1. Atterraggio e decollo possono aver luogo nel traffico aereo transfrontaliero solo su aerodromi doganali. I voli a destinazione di o in partenza da un’enclave doganale sono considerati voli transfrontalieri. L’UDSC può autorizzare atterraggi e decolli anche al di fuori degli aerodromi doganali. Essa fissa le condizioni nell’autorizzazione.1
  2. Qualora un aeromobile debba atterrare in un aerodromo che non è un aerodromo doganale, la direzione dell’aerodromo o, in sua assenza, il comandante deve informare l’ufficio doganale più vicino e seguire le istruzioni di quest’ultimo.
  3. Qualora, in caso di pericolo incombente o forza maggiore, un aeromobile debba atterrare al di fuori di un aerodromo, il comandante deve informare l’ufficio doganale più vicino e seguire le istruzioni di quest’ultimo.
  4. L’aeromobile, l’equipaggio, i passeggeri e le merci rimangono sotto la sorveglianza delle autorità locali sino all’arrivo delle istruzioni.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta l’all. n. 2 dell’O del 14 mag. 2014 sugli atterraggi esterni, in vigore dal 1° set. 2014 (RU 2014 1339).

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