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Art. 129

631.01ODFederal Council Ordinance1 mag 2007Fonte originale

(art. 44 cpv. 1 LD)

  1. Nel traffico transfrontaliero delle persone, l’impresa di tram o autobus deve notificare all’UDSC i viaggi non regolari al più tardi il giorno precedente l’esecuzione del viaggio.
  2. L’UDSC conviene con l’impresa di tram o autobus la forma e il contenuto della notifica.
  3. L’impresa di tram o autobus deve notificare senza indugio all’UDSC quando un viaggio notificato non è eseguito.

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