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Art. 125

631.01ODFederal Council Ordinance1 mag 2007Fonte originale

(art. 44 cpv. 1 LD)

  1. L’impresa di trasporto ferroviario deve dichiarare sommariamente le merci al gestore dell’infrastruttura mediante il sistema elettronico, prima che vengano trasportate nel territorio doganale o fuori dal territorio doganale.
  2. Essa deve trasmettere i dati gratuitamente nella forma pubblicata dal gestore dell’infrastruttura (condizioni di accesso alla rete).
  3. Il gestore dell’infrastruttura deve trasmettere senza indugio la dichiarazione sommaria all’UDSC nella forma fissata.
  4. Le imprese di trasporto ferroviario, che utilizzano tratti a scartamento ridotto, sono esonerate dalla dichiarazione sommaria.

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