Torna alla legge

Art. 123

631.01ODFederal Council Ordinance1 mag 2007Fonte originale

(art. 44 cpv. 1 LD)

  1. Il gestore dell’infrastruttura deve portare a conoscenza dell’UDSC l’orario prevedibile del traffico merci transfrontaliero.
  2. Esso deve annunciare anticipatamente all’UDSC i viaggi effettivi del traffico merci e passeggeri transfrontaliero.
  3. L’UDSC conviene con il gestore dell’infrastruttura la forma, il contenuto e il momento delle notifiche.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.