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Art. 113

631.01ODFederal Council Ordinance1 mag 2007Fonte originale

(art. 28 cpv. 1 lett. c e d nonché art. 42 cpv. 1 lett. b LD)

  1. Per merci del traffico turistico, la dichiarazione doganale ha luogo:
    1. verbalmente; o
    2. in un’altra forma di manifestazione della volontà ammessa dall’UDSC.
  2. Se fra la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione e l’ufficio doganale esistono difficoltà di comprensione, la dichiarazione doganale può aver luogo sulla base della visita.

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