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Art. 112l

631.01ODFederal Council Ordinance1 mag 2007Fonte originale

(art. 42a LD)1

  1. L’idoneità degli standard di sicurezza di cui all’articolo 112g può essere comprovata anche con un certificato di sicurezza riconosciuto su scala mondiale o con un’altra certificazione riconosciuta oppure con un controllo di sicurezza da parte di un’autorità federale svizzera.2
  2. L’UDSC riconosce le seguenti prove:3
    1. un certificato di sicurezza riconosciuto su scala mondiale, rilasciato sulla base di una convenzione internazionale;
    2. un certificato di sicurezza europeo, rilasciato sulla base della normativa comunitaria;
    3. un certificato rilasciato sulla base di una norma internazionale dell’Organizzazione internazionale di normalizzazione;
    4. un certificato rilasciato sulla base di una norma europea dell’organismo di normalizzazione europeo;
    5. un certificato rilasciato sulla base di un’altra norma riconosciuta;
    6. 4 un certificato di sicurezza rilasciato da un’autorità federale svizzera.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 18 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4917).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 18 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4917).

  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 18 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4917).

  4. Introdotta dalla cifra I dell’O del 18 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4917).

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