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Art. 112e

631.01ODFederal Council Ordinance1 mag 2007Fonte originale

(art. 42a LD)

Il sistema di tenuta dei libri contabili e, se del caso, dei documenti relativi ai trasporti consente di effettuare adeguati controlli doganali di sicurezza se il richiedente:

  1. tiene i libri contabili secondo i principi ammessi dalla pratica commerciale ai sensi degli articoli 662–670 e 957–963 del Codice delle obbligazioni1o dell’ordinanza del 24 aprile 20022sui libri di commercio;
  2. utilizza un sistema contabile nel quale tutte le operazioni sono registrate in modo progressivo, cronologico e completo e che facilita i controlli doganali;
  3. osserva le disposizioni relative alla durata e alla forma della conservazione, alle misure di sicurezza e all’accesso a dati e documenti (art. 96–98);
  4. dispone di un’organizzazione amministrativa che corrisponde al tipo e alla dimensione dell’impresa e che è adatta alla gestione dei movimenti di merci nonché di un sistema di controllo interno che permette di evitare, riconoscere e correggere gli errori e di individuare le operazioni illegali o irregolari;
  5. dispone eventualmente di procedure per la gestione delle restrizioni all’importazione e all’esportazione in relazione con disposti di natura non doganale che permettono di distinguere le merci che soggiacciono a tali restrizioni dalle altre merci;
  6. dispone di procedure per l’archiviazione di dati e documenti dell’impresa e per la protezione contro la perdita;
  7. garantisce che l’UDSC venga informato se l’impresa ha dubbi sull’applicazione di una prescrizione;
  8. ha adottato misure di sicurezza di tecnologia dell’informazione al fine di tutelare il sistema informatico dell’impresa da intrusioni non autorizzate e proteggere i dati.

Footnotes

  1. RS 220

  2. RS 221.431

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