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Art. 112b

631.01ODFederal Council Ordinance1 mag 2007Fonte originale

(art. 42a LD)

  1. Possono richiedere la qualifica di AEO le persone che: a. sono iscritte: 1. nel registro di commercio svizzero, oppure 2. nel registro di commercio (registro pubblico) del Principato del Liechtenstein; e b. nel quadro delle loro operazioni commerciali svolgono attività legate alla catena internazionale di fornitura.
  2. Le persone che disponevano di una qualifica di AEO, revocata sulla base dell’articolo 112s capoverso 1 lettere a o b, possono presentare una nuova domanda al più presto tre anni dopo la revoca.

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